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Autocertificazioni

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Certificati ed Autocertificazione

I vantaggi della
Legge Bassanini

Con l'entrata in vigore il giorno 23 Febbraio 1999 del Regolamento di attuazione degli articoli 1,2 e 3 della L. 15/5/97, n. 127, il cittadino, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e gestori di pubblici servizi, ha la possibilità di "autocertificare" tutti i dati a diretta conoscenza contenuti nei registri dello stato civile. Tali dichiarazioni possono essere rese dall'interessato senza che le stesse vengano autenticate, in piena esenzione dell'imposta di bollo.

Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio

L’atto di notorietà che concerne stati, fatti e qualità o personali o a diretta conoscenza dell’interessato può essere sostituito da una dichiarazione resa dall’interessato medesimo; ad esempio la propria posizione reddituale

Attenzione!!!

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà essere autenticata solamente quando non sia inserita, contenuta, collegata o riconducibile ad una istanza o presentata successivamente all'istanza ma collegata funzionalmente ad essa.
La stessa non può contenere assunzione di impegni, rinunce, intenzioni o comunque rapporti tra privati.

I Modelli

 

Autocertificazione

per la "Autocertificazione"
MODELLO B per la "dichiarazione sostitutiva di atto

La sottoscrizione di istanza da produrre agli organi dell'Amministrazione Pubblica o ai Gestori o Esercenti di Pubblici Esercizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'Istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore

MODELLO A

Esclusioni

Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:

  • certificati medici, sanitari, veterinari
  • certificati di origine e conformità alle norme
    comunitarie
  • brevetti e marchi

I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità rilasciato dal medico di base valido per l'intero anno scolastico.

E' bene sapere che
la Pubblica Amministrazione...

  • Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati di assenza di precedenti penali e di assenza di carichi pendenti, ma debbono essere accertati, presso gli uffici competenti, direttamente dall’amministrazione che deve emanare il provvedimento.
  • Le Amministrazioni Pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare oppure che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni. Ciò significa che ad esempio il Comune di Udine non può richiedere per i propri residenti certificati di residenza o stati di famiglia, perché i dati in essi contenuti sono già noti all’amministrazione comunale.
  • Le Pubbliche Amministrazioni non possono rifiutarsi di accettare nei casi previsti le autocertificazioni. L’impiegato che rifiuti di accettare un’autocertificazione o le altre forme di semplificazione, incorre nelle sanzioni previste dall’art. 328 del Codice Penale e rischia di essere punito per omissione o rifiuto di atti d’ufficio. In questo caso il cittadino dovrà in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica.
    Ottenuti i dati il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento segnalando il caso al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l’autocertificazione.

E' bene sapere che
il cittadino...

  • ll cittadino non può utilizzare documenti di riconoscimento che contengono dati che abbiano subito variazioni dalla data del rilascio, allo scopo di sostituire certificati
  • Il cittadino non deve effettuare dichiarazioni non veritiere.
  • L’amministrazione pubblica provvede d’ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino.
    In considerazione dei gravi abusi che possono derivare dall’esercizio del diritto a presentare un’autocertificazione, il legislatore ha previsto che ogni comportamento illecito in merito alla stessa sia punito con severe sanzioni penali.